Per i collaboratori sportivi di società dilettantistiche la normativa principale di riferimento è rappresentata:
– dall’art. 67, 1° comma, lett.m) del TUIR (D.P.R. 917/1986), sui c.d. “redditi diversi”, “…erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, … dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”, esenti da contribuzione previdenziale;
– dall’art. 35, comma 5, D.L. 207/2008 (convertito in Lg. 14/2009) che ha specificato la nozione di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, contenuta nell’art. 67 del TUIR, includendovi anche “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
In base alla lettura coordinata delle due norme, si evince che i compensi dei c.d. collaboratori sportivi possono considerarsi “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R., lett. m), alle seguenti condizioni:
1)- siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi del D.L. n. 136 del 2004 cit., art. 7;
2)- siano corrisposti per una prestazione di “esercizio diretto di una attività sportiva dilettantistica”, secondo l’interpretazione autentica del legislatore, resa con il D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5.
Riguardo alla prima condizione, è necessario che la società sportiva e l’attività svolta non abbiano natura professionistica, né agonistica o comunque sia esclusa la preparazione di atleti professionisti, tesserati a federazioni sportive, per competizioni nazionali o regionali.
Lo scopo principale della società sportiva dilettantistica è quello di promuovere l’attività sportiva a titolo dilettantistico e amatoriale per il benessere fisico e psicologico.
La società sportiva dilettantistica senza fini di lucro deve essere iscritta nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. e, eventualmente, affiliata al C.S.I. “Centro Sportivo Italiano”, ente di promozione sportiva.
Il C.O.N.I. è “unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” (ex art. 7 del D.Lg. n. 136/2004, conv. da Lg. n. 186/2004) e “trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”.
La certificazione del C.O.N.I. è, quindi, il parametro per distinguere le SSD/ASD dalle diverse realtà imprenditoriali che “gestiscono” lo sport con fine di lucro: la corretta individuazione dei soggetti (ASD, SSD) eroganti, attraverso il registro delle società sportive, costituisce la condizione principale per l’applicazione del regime agevolativo ex artt. 67 e 69 TUIR.
Con riferimento, invece, alla seconda condizione, i compensi devono essere erogati a collaboratori sportivi che prestano esclusivamente attività dilettantistica, di natura non professionale e non abituale, ovvero che non siano inquadrati come “istruttori sportivi professionisti” ex D.M. 15.03.2005.
L’attività sportiva professionistica, infatti, è disciplinata dalla Lg. n. 91 del 1981, secondo cui “…sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
A tale riguardo, la Circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha però precisato che “la qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate (qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc.) non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva” e che “le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi “natura professionale”.
Dunque, per i collaboratori sportivi non professionisti, ossia coloro che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, il legislatore ha disposto un trattamento fiscale e previdenziale agevolato, regolato dall’art. 67 comma I, lett. m), seconda parte, del T.U.I.R., esente da contribuzione INPS-ENPALS.
Invero, “in un’ottica premiale della funzione sociale connessa all’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell’esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive” (in tal senso, CASS. CIV. SEZ. LAV. 24365/2019).
L’esenzione contributiva di cui all’art. 67 e 69 TUIR è, allora, legittima se connessa alla natura dilettantistica sia della società sportiva, sia dell’attività dei suoi collaboratori sportivi.
In questo senso, si è pronunciato di recente il Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 41/2021 del 28.01.2021 relativa alla posizione contributiva dei collaboratori sportivi e istruttori di sala di una palestra e centro fitness, escludendo la natura professionale delle loro prestazioni e riconoscendo corretta, diversamente da quanto accertato dall’INPS, l’esenzione contributiva sui compensi percepiti, prevista dal regime agevolato di cui all’art. 67 D.P.R. n. 917 del 1986.
Avv. Severino Fallucchi