Danno Da Perdita Di Chance Lavorativa

Danno Da Perdita Di Chance Lavorativa

Con la sentenza n. 125/2020 del 05.03.2020 il Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, ha sancito la risarcibilità del c.d. “danno da perdita di chance lavorativa” derivante dalla illegittimità delle procedure concorsuali interne alla Pubblica Amministrazione, finalizzate all’assegnazione di nuove Posizioni Organizzative ai dipendenti in servizio previa selezione e valutazione di curriculum, esperienze e capacità professionali.

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La lavoratrice ricorrente, dipendente Asl, aveva partecipato al bando di selezione interna pubblicato per l’assegnazione della Posizione Organizzativa nel “Settore Area Funzionale amministrativa – Dipartimento di Prevenzione”.

Espletata la sessione d’esame la Commissione ASL aveva trasmesso i verbali delle operazioni e le relative schede di valutazione al Direttore Amministrativo, il quale a sua volta aveva proposto al Direttore Generale della Asl la terna dei candidati tra cui operare la scelta del vincitore della Posizione Organizzativa; da tale terna era stata illegittimamente esclusa la ricorrente.

La lavoratrice con il ricorso introduttivo del giudizio aveva lamentato l’illegittimità dell’assegnazione deducendo:

– l’erronea valutazione del proprio curriculum da parte della Commissione esaminatrice, con particolare riguardo ai giudizi espressi sui requisiti culturali e professionali posseduti, sull’attività didattica e sulle pubblicazioni scientifiche;

– l’errata ed omessa valutazione delle altre notizie desumibili dal fascicolo personale;

– l’erronea e contraddittoria redazione dello schema riassuntivo riguardante gli esiti dei lavori della commissione di valutazione della posizione organizzativa aziendale e l’illegittimità dei criteri di valutazione.

La ricorrente aveva, pertanto, rivendicato il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali da perdita di chances (quantificato nella differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito dalla ricorrente e quello previsto per la posizione organizzativa per tutta la durata dell’incarico).

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo ha accolto la domanda giudiziale accertando l’errata procedura di valutazione dei titoli e del curriculum personale e professionale della lavoratrice e l’illegittimità dei giudizi della commissione esaminatrice formulati nei confronti della candidata. In conseguenza della illegittimità della scheda di valutazione e dei criteri di formazione della terna finale dei candidati selezionati il Tribunale ha dichiarato, quindi, l’illegittimità e l’annullamento della delibera di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa.

La sentenza ha però stabilito che l’accertamento dell’illegittimità della valutazione dei requisiti operata dalla commissione nei confronti della ricorrente e della conseguente illegittimità della sua esclusione dal novero dei candidati tra cui effettuare la scelta, non consentiva al Giudice di sostituirsi all’amministrazione né nella formazione della rosa, né nella scelta del destinatario dell’incarico.

Occorre infatti ribadire che, fermo restando il rispetto dei principi di buona fede e correttezza nello svolgimento della selezione (ciò che implica la valutazione dei candidati in base a criteri predeterminati), ai fini del conferimento dell’incarico permane in capo all’azienda ampia discrezionalità di scelta nell’ambito della rosa di soggetti idonei, non essendo previsto a tal fine alcun automatismo sulla base dei criteri di valutazione predeterminati. Ciò significa che, ove anche a seguito di una rivalutazione dei requisiti della ricorrente, l’azienda dovesse pervenire al suo inserimento nella rosa dei pretendenti idonei, non sarebbe ravvisabile in capo alla medesima alcun diritto al conferimento dell’incarico neanche nell’ipotesi in cui risultasse aver conseguito il punteggio maggiore rispetto agli altri candidati della lista

Tuttavia, secondo la corretta interpretazione del Tribunale di Viterbo l’illegittimità della procedura di selezione consentiva di ravvisare il lamentato danno da perdita di chances.

In proposito va rammentato che la nozione di chance recepita dalla S.C. è quella che la identifica “in una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non identificabile in una mera aspettativa di fatto ma come entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 28/01/2005 rv. 578787). La chance va dunque identificata in una potenziale e futura occasione, sebbene concreta ed effettiva, di conseguire determinati risultati economici; quando si parla di chances lavorative, si fa dunque riferimento alla possibilità di instaurare futuri rapporti lavorativi, necessariamente ulteriori e diversi rispetto a quello che ne rappresenti il presupposto ed è fatto oggetto di diretta rivendicazione

Nel caso preso in esame, infatti, l’illegittima esclusione della ricorrente dalla rosa dei soggetti tra cui effettuare la scelta, le aveva precluso la possibilità di essere individuata quale destinataria dell’incarico.

La sentenza nel liquidare il danno evidenzia, appunto, che ciò di cui di controverte non è (né potrebbe essere) l’assegnazione dell’incarico alla ricorrente, bensì il ristoro, invocato dalla medesima, del danno connesso alla perdita di chances, rappresentata dalla seria e concreta possibilità di essere individuata quale destinataria dell’incarico.

Infine, per la liquidazione del danno da perdita di chance, il Giudice ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale “Ai fini della determinazione del danno risarcibile per perdita di “chance”, riscontrato in riferimento ad una procedura di selezione dei dipendenti per l’accesso alla qualifica superiore, è possibile fare ricorso al criterio equitativo individuandone il canone applicativo nella valutazione della probabilità di promozione che aveva il danneggiato desunta dal rapporto tra i dipendenti promossi e i dipendenti astrattamente idonei alla promozione” (Sez. L, Sentenza n. 15810 del 14/12/2001).